Statuto di Associazione di Promozione Sociale-APS

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione denominata Associazione Doule della morte Italia a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, con sede legale in, via casa bianca, 6/152

La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l’acronimo “APS” sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà “Associazione Doule della morte Italia APS”.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Principi e scopi di interesse generale dell’Associazione

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Scopo dell'Associazione è: Fornire supporto emotivo, fisico, pratico e spirituale ai morenti e alle loro famiglie, promuovendone la dignità e la qualità di vita. Promuovere e divulgare l'importanza del fine vita e restituirne la dignità e l’integrità. Offrire percorsi di formazione e aggiornamento professionale per diventare Doule della morte.

Le attività principali includono:
● Supporto per persone e famiglie prima, durante e dopo la morte
● Promuovere e realizzare formazione e aggiornamento per doule e altre figure di sostegno al fine vita attraverso attività di informazione, formazione e confronto anche online
● Incentivare scambi e collaborazioni tra i vari operatori del fine vita in Italia e all'estero
● Sensibilizzazione pubblica sul ruolo delle doule della morte e sull'importanza di un accompagnamento competente e rispettoso del fine vita.
● Collaborazione con enti pubblici e privati per migliorare i servizi di assistenza al fine vita.
● Attività di promozione sociale rispetto al tema della morte, del morire e del lutto.
● Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione e/o di adesione con altre organizzazioni od enti, pubblici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo statuto e dalla mozione assembleare. Le proposte di adesione, ricevute o avanzate dal presidente, vengono sottoposte, d'intesa con il segretario e con il tesoriere, al voto del Consiglio Generale che le approva a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti.

Articolo 3 – Risorse. Patrimonio.

Le risorse dell'Associazione sono costituite da:
● le quote dei soci;
● proventi ed entrate relative all’attività di interesse generale;
● le sovvenzioni provenienti da enti pubblici o privati o persone fisiche; eventuali donazioni, lasciti e attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 d.Lgs.117/2017;
● eventuali collette associative;
● attività di fundraising/crowdfunding
● attività diverse ai sensi dell’art. 6 d.Lgs. 117/2017;
● qualunque risorsa o finanziamento non vietato dalla legge.
● Erogazioni liberali
● Contributi da enti pubblici ed organismi locali, nazionali, europei ed internazionali
● Rimborsi derivanti da convenzioni

Il patrimonio dell’Associazione si compone di: Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. Le socie potranno coprire con contributi personali eventuali disavanzi di bilancio. Ciò al solo scopo di ripianare momentanee esigenze di cassa; tali contributi saranno in ogni caso considerati crediti infruttiferi verso le socie

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate, i proventi derivanti dalle attività dell’Associazione non possono in nessun caso essere distribuiti anche in via indiretta ai soci, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 4 - Volontariato

L’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell’opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono attività di volontariato per l’Associazione in modo non occasionale sono iscritti in apposito Registro dei Volontari. L’Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 5 – Soci

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associate. All'Associazione possono aderire tutte le cittadine e i cittadini, senza distinzione di genere, età, condizione sociale, professione, orientamento sessuale, appartenenza politica e religiosa, etnia, lingua e cittadinanza. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendono collaborare per il loro raggiungimento.

I soci si dividono in: - Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. - Soci ordinari: coloro che, avendo fatto richiesta di adesione, sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo. - Soci sostenitori: coloro che, con donazioni o altre forme di supporto, contribuiscono al sostegno economico dell'Associazione.

Possono, inoltre, essere soci gli enti giuridici non commerciali che intendono collaborare al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, versando la quota annuale associativa. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegati. Le socie minorenni per poter partecipare alle attività associative dovranno essere autorizzate da chi esercita la potestà genitoriale.

La divisione delle socie nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra loro in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, tutte le socie hanno diritto a partecipare al processo decisionale per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per l’elezione degli organi sociali. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta dell'interessato

Articolo 6 – Modalità di iscrizione

È possibile diventare soci inviando la prevista quota annuale di iscrizione e redigendo la domanda su apposito modulo. In caso di domande di ammissione a socia presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale.

La sottoscrizione della domanda implica a tutti gli effetti la rappresentanza della minore nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associata minorenne.

Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell’organo interno che conferisce al/la firmatario/a della domanda i poteri per richiedere l’adesione all’associazione. L’Associazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla normativa in vigore.

Articolo 7 – Diritti degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto a:
● partecipare tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
● riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
● discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
● eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
● esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
● approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
● hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Articolo 8 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:
● rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
● versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
● rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell'Assemblea dei Soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:
● decesso;
● scioglimento dell'Associazione;
● mancato pagamento della quota associativa annuale;
● dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
● espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il socio oggetto del provvedimento sia membro del Direttivo non parteciperà alla votazione.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro quindici giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

Articolo 10 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.

In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:
● l'Assemblea dei Soci;
● il Consiglio Direttivo;
● il Presidente;
● il vicepresidente;
● Segretario e/o Tesoriere.

Gli organi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 12 – Assemblea dei Soci

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare per email almeno dieci giorni prima. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione, sarà ritenuta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 13 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono per alzata di mano.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri due soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede legale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci:
1. elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
2. approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico entro 31/12 dell'anno successivo a quello precedente;
3. stabilire l'entità della quota associativa annuale;
4. approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sull'assunzione dei regolamenti interni;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci:
1. delibera sulle modificazioni dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente, vicepresidente, segretario e/o tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Sono competenze del Consiglio Direttivo:
1. convocare l'Assemblea dei Soci;
2. eseguire le delibere dell'Assemblea;
3. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
4. predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
5. predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
6. all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
7. deliberare circa l'ammissione dei soci;
8. deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci;
9. sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
10. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
11. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
12. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
13. deliberare eventuali affiliazioni o adesioni ad altri enti del terzo settore;
14. redigere le eventuali convenzioni con organizzazioni, enti pubblici e/o privati e approvarle;
15. compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 18 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
3. Sovraintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione.
4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
5. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vicepresidente, anch'essa nominata dal Consiglio Direttivo, ed in assenza di quest'ultima dalla Segretaria.

Articolo 19 - Il vicepresidente

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegata. Questa carica non è compatibile con la carica di Segretaria.

Articolo 20 - La Segretaria

La Segretaria dà esecuzioni alle deliberazioni della Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende la corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Questa carica non è compatibile con la carica di Vicepresidente.

Articolo 21 - Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri può essere nominato qualora si ritenga opportuno o obbligatorio per legge.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.

La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Articolo 22 - Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere nominato qualora si ritenga opportuno o obbligatorio per legge.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 24 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice civile.

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